Chi siamo

Lo statuto

Art. 1

E' costituita un'Associazione Nazionale per lo studio della Nutraceutica, una nuova disciplina in grande sviluppo a livello mondiale, che studia gli estratti di piante, animali, minerali e microrganismi, impiegati come nutrienti isolati, supplementi o diete specifiche. I nutraceutici determinano effetti benefici per la salute, in particolare per la prevenzione ed il trattamento delle malattie croniche. Questi effetti devono essere rigorosamente dimostrati con appropriati studi sperimentali e clinici.
L'Associazione è denominata

"SOCIETA' ITALIANA DI NUTRACEUTICA"
in forma abbreviata "SINut"

e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

  • favorire e promuovere le ricerche e gli studi che concernono la nutraceutica;
  • collegare e favorire l'attività di studiosi di discipline diverse stimolandone l'attività scientifica e didattica in questo campo;
  • valorizzare la professionalità dei laureati in discipline nutraceutiche, anche eventualmente sviluppando iniziative tese all’istituzione di un Albo professionale;
  • realizzare iniziative finalizzate all'educazione permanente degli operatori del settore;
  • costituire organi di informazione propri, atti a diffondere iniziative culturali ed organizzative nel settore.


Art. 3

Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, gli studiosi di nutraceutica che ne facciano richiesta scritta e si impegnano a versare annualmente la quota che verrà stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Socio, con la richiesta scritta, si obbliga ad appartenere all'Associazione per un anno solare oltre a quello dell'ammissione, e la sua appartenenza si rinnoverà ogni anno, salvo disdetta da comunicarsi al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza annuale. La domanda di ammissione all'Associazione, controfirmata da due Soci Ordinari e accompagnata da un breve curriculum, nonché dall'elenco di eventuali pubblicazioni, deve essere rivolta al Presidente protempore che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
La qualità di socio si perde automaticamente per morosità continuata; inoltre, per gravi motivi, l'esclusione del socio può avvenire a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.

Art. 4

La sede legale dell'Associazione è quella di residenza del Presidente in carica, e la sede amministrativa è quella del domicilio ufficiale del Segretario Tesoriere.
Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo Sezioni Regionali dell'Associazione stessa con lo scopo di realizzare nell'ambito regionale le finalità statutarie.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e da ogni altra sovvenzione o contributo che ad essa pervengono da quanti intendono promuoverne lo sviluppo ed il progresso, anche a titolo di lasciti o donazioni, nonché dai beni ed immobili comunque acquisiti.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

Gli Organi dell'Associazione sono costituiti da:

  • Assemblea Generale;
  • Consiglio Direttivo;
  • Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Collegio dei Probiviri.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed é informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali e non morosi da oltre due anni, compreso quello in corso, ed iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi.
L'Assemblea è convocata ogni qualvolta che sarà ritenuto opportuno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o ne verrà fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno. Essa dovrà essere convocata in ogni caso almeno una volta l'anno per approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell'Associazione; all'Assemblea spetta inoltre di determinare le direttive delle attività dell'Associazione, di nominare alla scadenza di rito il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, ed eventuali soci onorari, di modificare, ove ritenga opportuno, il presente Statuto.
L'Assemblea può essere convocata, entro il territorio nazionale, anche in luogo diverso dalla sede legale, a mezzo raccomandata, fax e posta elettronica, spediti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, portanti l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione, con la presenza della metà più uno del numero dei soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Le Assemblee in sede ordinaria deliberano a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati; in sede straordinaria, deliberano con la maggioranza qualificata di tre quinti dei soci votanti.

Art. 8

I soci assenti possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante regolare delega scritta. Ogni socio presente non può presentare più di una delega. Le deleghe sono valide anche per le votazioni.

Art. 9

Ogni deliberazione dell'Assemblea dovrà essere verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo é costituito da nove componenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito e nell'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del presente statuto, ha i più ampi poteri per dirigere l'attività dell'Associazione; potrà, tra l'altro, accertare quanto verrà offerto e devoluto all'Associazione stessa da parte di terzi, ammettere i soci ordinari, verificare preventivamente i bilanci annuali consuntivi e preventivi, accompagnandoli con una propria relazione, redigere eventuali regolamenti normativi da sottoporre all' Assemblea, definire convenzioni, assunzione di personale e collaboratori, stabilendo il tipo di rapporto, fissando compiti, durata ed emolumenti, al fine di realizzare tutto quanto necessario per il buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea o ad altro organo sociale.
Per il primo triennio dalla costituzione dell'Associazione, nell'ambito del Consiglio Direttivo sarà operante un Comitato Esecutivo costituito dai Soci Fondatori, che potrà deliberare tutti gli atti ed operazioni di ordinaria amministrazione.
Spetta all'Assemblea eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e non sono eleggibili più di due volte consecutive. Essi eleggeranno tra loro un Presidente che resta in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile ed un Vice Presidente dichiarato Presidente eletto, in quanto succederà al Presidente in carica. In nessun caso il Presidente eletto potrà permanere nel Consiglio Direttivo per oltre sei anni. Al Presidente spetterà la firma e la rappresentanza sociale; in caso di suo impedimento o assenza la rappresentanza sociale sarà assunta dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente.

Art. 11

Il Presidente designerà tra i soci un Segretario Tesoriere, che durerà in carica, un triennio; egli sovrintenderà alla ge-stione economico-finanziaria e patrimoniale, in conformità alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed inoltre sovrintenderà secondo le direttive del Presidente, al buon andamento degli organi e degli uffici dell'Associazione.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari su proposta del Consiglio Direttivo uscente. Essi durano in carica tre anni e non sono eleggibili più di due volte consecutive.
I Revisori dei Conti:

  • controllano la gestione finanziaria e preparano annualmente una relazione scritta per l'Assemblea dei soci;
  • controfirmano per approvazione il bilancio consuntivo;
  • hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni;
  • esprimono parere consultivo nella seduta del Consiglio Direttivo in cui si discutono i bilanci.
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 13

Il Collegio di Probiviri è costituito da tre componenti effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari su proposta del Consiglio Direttivo uscente. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere riproposti una sola volta.
Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo che recepisce anche proposte motivate da parte di Soci.

Art. 14

Nell'ambito della Società Italiana di Nutraceutica possono costituirsi Sezioni Regionali composte da Soci residenti ed operanti nelle singole Regioni; il numero dei Soci necessari per costituire una Sezione Regionale non può essere inferiore a venti.
Le Sezioni Regionali sono rette da un Consiglio Direttivo costituito da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci della Sezione a scrutinio segreto; i Consiglieri durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di una volta consecutiva. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che resta in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Il Presidente designerà tra i soci un Segretario-Tesoriere, che durerà in carica un triennio, e sovrintenderà alla gestione economico-finanziaria della Sezione.
E' compito delle Sezioni Regionali, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, promuovere nell'ambito del proprio territorio la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante convegni, corsi di aggiornamento e ogni altra utile iniziativa.
A questo fine le Sezioni Regionali, nell'ambito del proprio regolamento, potranno costituire organismi temporanei idonei alla realizzazione delle proprie finalità utilizzando un contributo annuo per spese attinenti alla vita delle Sezioni pari al 50% (cinquanta per cento) del totale delle quote associative pagate dai Soci afferenti alla Sezione.

Art. 15

L'Associazione potrà sciogliersi con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e il patrimonio verrà devoluto ad associazioni aventi scopi analoghi o ad enti di soccorso o beneficenza che dovranno essere designati dall'Assemblea stessa.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

MONZA, 23 MARZO 2009.